In caso di mancato pagamento a seguito della costituzione in mora il gestore può mettere in atto azioni sulla fornitura che cominciano per tutti con una limitazione e possono proseguire, solo per i clienti disalimentabili, con una sospensione seguita eventualmente dalla disattivazione dell’utenza.
LIMITAZIONE
E’ la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna. Può essere applicata anche alle utenze non disalimentabili, e deve sempre garantire un flusso di acqua corrispondente al quantitativo minimo vitale fissato dalla legge, 50 litri per abitante per giorno.
La limitazione dell’utente non disalimentabile può avvenire se:
La limitazione può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo di pagamento dettato dalla messa in mora.
NON può essere eseguita se l’utente paga entro il termine dato (o chiede una rateizzazione), e se non risultano pagati servizi diversi da quelli inerenti la fornitura di acqua (captazione, adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione, potabilizzazione).
In ogni caso il gestore -anche se il pagamento non arrivasse- NON può procedere alla sospensione e/o disattivazione della fornitura di un utente NON disalimentabile.
Per gli utenti domestici residenti - disalimentabili - si tratta invece del passo obbligatorio prima della sospensione.
SOSPENSIONE/DISATTIVAZIONE
La sospensione è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza rimozione del contatore né risoluzione contrattuale, previsti invece in caso di disattivazione.
Per eseguire la sospensione occorrono le seguenti condizioni:
Nel caso di utenti domestici residenti la sospensione può essere eseguita solo a seguito di mancati pagamenti di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo quello riferito all’annualità precedente alla costituzione in mora. Occorre poi vi sia stato un intervento di limitazione che abbia consentito comunque un flusso di acqua tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno). In alternativa, se la limitazione non fosse stata tecnicamente possibile, deve risultare una comunicazione con cui il gestore spiega all’utente i motivi di tale impossibilità.
In particolare per questi stessi clienti:
Queste ultime condizioni si applicano comunque in tutti i casi dove l’Autorità abbia concesso al gestore il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall’Autorità stessa e dove l’utenza abbia ricevuto almeno una messa in mora nell’arco di 18 mesi e non abbia ottemperato gli obblighi relativi alla morosità pregressa (24 mesi precedenti alla costituzione in mora), anche in caso di rateizzazione.
Se il mancato pagamento continua il gestore può procedere poi alla disattivazione della fornitura e alla risoluzione del contratto con rimozione del contatore ma SOLO se si verifica la manomissione dei sigilli del contatore o del limitatore di flusso e se l’utenza non abbia onorato gli obblighi relativi alla morosità pregressa (24 mesi precedenti alla costituzione in mora), anche in caso di rateizzazione.
La sospensione e la disattivazione non possono essere eseguite:
Possono essere eseguite a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo di pagamento dettato dalla messa in mora. Per quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 (art.comma 291) come per tutti i sevizi di pubblica utilità, la sospensione non può avvenire prima che siano decorsi almeno 40 giorni dall'invio del preavviso.
Se il contatore risulta non accessibile il gestore ha la facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, se può procedere senza arrecare danno alle utenze limitrofe.