Qualora la richiesta di subentro riguardi un’utenza disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
In ambedue i casi il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data in cui il gestore riceve l’autocertificazione o l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Riferimento: Delibera 655/2015 (RQSII) art.11.5 e.6 modificati dalla Delibera 311/2019