Deposito cauzionale
Con deliberazione AEEG n. 86 del 28 febbraio 2013 e nell'AllegatoA della delibera 643/13 - Metodo Tariffario Idrico (MIT) - Schemi regolatori viene disciplinato il deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato.
A partire dal 1 giugno 2014 sono state adeguate le norme contrattuali con l'applicazione del nuovo deposito cauzionale per i nuovi contratti.
A partire dal 30 giugno 2014, per gli utenti già attivi, sono stati conguagliati gli importi già versati, restituendo l'eventuale credito o addebitando la differenza rateizzandola in due bollette.
Come viene calcolato
- Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
- Per le nuove utenze, di cui non si dispone del consumo storico, il deposito cauzionale viene calcolato in base al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti, per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
- Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli utenti.
Regole per l'applicazione del deposito
- Al momento dell'attivazione dell'utenza, il gestore applica il 50% dell'importo del deposito cauzionale calcolato, il restante è rateizzato in due rate ad iniziare dalla prima bolletta utile.
- L'utente finale rimane nella fascia di consumo storico calcolato, quando i consumi storici variano per un solo anno di un ammontare non superiore al 20% in più o in meno.
- All'utente finale non può essere sospesa la fornitura se il debito è inferiore o pari al deposito versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente il deposito nella fattura successiva.
- Qualora si modifichino le situazioni degli utenti (consumo storico, agevolazioni, domiciliazioni ecc.) si ricalcola l'entità del deposito e si restituisce la differenza all'utente nella prima bolletta utile o si addebita la differenza in almeno due bollette successive.
- Il deposito cauzionale deve essere restituito all'utente entro trenta giorni dalla cessazione del contratto di erogazione, maggiorato degli interessi legali.
- L'ammontare del deposito cauzionale può essere aggiornato dall'Autorità all'inizio di ogni anno.
Chi è esonerato dal pagamento del deposito cauzionale
Il deposito cauzionale non viene addebitato a:
• Utenti con domiciliazione bancaria o postale fino a mc 500/annui (scarica modulo)
• Utenti che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale.
Modulo di autorizzazione permanente (o revoca) per addebito in conto corrente (SEPA)