L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. che SII Società consortile per azioni nella sua qualità di società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico abbia omesso di pubblicare.
Come esercitare il diritto
L’Istanza di Accesso Civico va indirizzata all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@siiato2.it o, in alternativa, al seguente indirizzo PEC: segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero infine depositando la suddetta Istanza, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via I Maggio n. 65 - 05100 - Terni.
Il procedimento
SII Società consortile per azioni, dopo aver ricevuto l’Istanza, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede entro il termine di 30 (trenta) giorni alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati, oggetto dell’Istanza nella sezione S.I.I. S.c.p.A. Trasparente del sito internet www.siiato2.it dandone comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione ed indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui la Società ritardi, ometta la pubblicazione ovvero non dia risposta nel termine sopra indicato, l’istante può presentare Richiesta di Riesame all’Organismo di Vigilanza di SII Società consortile per azioni titolare anche del relativo potere sostitutivo all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@siiato2.it o, in alternativa, all’indirizzo PEC segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero infine depositando la Richiesta, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via I Maggio n. 65 - 05100 - Terni.
L’Organismo di Vigilanza della Società provvede entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Richiesta di Riesame e, qualora verifichi la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in capo a SII Società consortile per azioni, fa pubblicare nella sezione S.I.I. S.c.p.A. Trasparente del sito internet www.siiato2.it quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria, dandone comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego all’Istanza da parte della Società ovvero in sede di riesame da parte dell’Organismo di Vigilanza di SII Società consortile per azioni, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Normativa di riferimento
Art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
L'accesso civico “generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti che contengono informazioni già detenute e gestite dalle pubbliche amministrazioni ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto comunque delle esclusioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
L’accesso civico “generalizzato” si applica nei confronti di SII Società consortile per azioni quale società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea esercitata dalla Società nell’espletamento delle proprie funzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato.
Come esercitare il diritto
L’Istanza di Accesso Generalizzato può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@siiato2.it o, in alternativa, al seguente indirizzo PEC: segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero infine depositando la suddetta Istanza, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via I Maggio n. 65 - 05100 - Terni.
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
Il procedimento
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione o ricevimento dell’Istanza di Accesso Generalizzato.
Eventuale presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso generalizzato riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individuino controinteressati (salvi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimi si procede come segue:
- comunicazione al controinteressato;
- il controinteressato può presentare motivata opposizione scritta entro 10 (dieci) gg. dalla ricezione della comunicazione;
- il decorso del termine di 30 (trenta) gg. per la gestione dell’Istanza di Accesso Generalizzato rimane sospeso fino all’eventuale ricevimento della motivata opposizione;
- decorso il suddetto termine SII Società consortile per azioni provvede sull’Istanza, valutando gli eventuali motivi di opposizione;
Il procedimento si chiude comunque con un provvedimento espresso e motivato che viene comunicato all’istante e all’eventuale controinteressato.
Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato
L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi indicati ai commi 1 e 2 dell’Art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (cd. eccezioni relative o qualificate). In tali situazioni di esclusioni e limiti, la Società dovrà perciò valutare caso per caso se l’ostensione di quanto richiesto possa determinate un pregiudizio concreto e probabile agli interessi pubblici o privati indicati ai suddetti commi 1 e 2 dell’Art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto viene garantito l’accesso parziale agli altri dati o alle altre parti.
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
1. Accoglimento
SII Società consortile per azioni trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti;
2. Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato
salvi i casi di comprovata indifferibilità, SII Società consortile per azioni ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al soggetto istante i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 (quindici) gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
SII Società consortile per azioni motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o di mancata risposta entro i 30 (trenta) giorni
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 (trenta) giorni, l’istante, ovvero gli eventuali controinteressati nei casi di accoglimento dell’istanza di accesso generalizzato, possono presentare Richiesta di Riesame all’Organismo di Vigilanza di SII Società consortile per azioni che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame. La Richiesta di Riesame può essere presentata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@siiato2.it o, in alternativa, all’indirizzo PEC segreteriasii@arubapec.it ovvero a mezzo fax al n. 0744/448724, ovvero infine depositando la Richiesta, personalmente o tramite posta, presso l'ufficio protocollo di SII Società consortile per azioni sito in Via I Maggio n. 65 - 05100 - Terni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’Art. 5-bis, comma 2, lett. a), il suddetto Organismo di Vigilanza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
Avverso la decisione di SII Società consortile per azioni o, in caso di riesame, avverso quella adottata in tale sede dall’Organismo di Vigilanza, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Normativa di riferimento
Art. 5 comma 2 e art. 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nel rispetto altresì delle Linee Guida emanate dall’ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.